Art. 1.
(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore delle proteine vegetali).

      1. È istituito un regime di aiuti in favore delle imprese che operano nei settori della produzione di proteine vegetali, derivanti da semi oleosi, da piante proteiche e foraggi essiccati o disidratati, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare.
      2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori della produzione di proteine vegetali e ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali.
      3. Il programma di cui al comma 2 è finalizzato:

          a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei semi oleosi, delle piante proteiche e dei foraggi essiccati o disidratati, finalizzate all'ottenimento di proteine vegetali, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, di imprese e di reti commerciali;

          b) all'adeguamento degli impianti alle normative comunitarie vigenti in materia sanitaria e di protezione dell'ambiente;

 

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          c) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative del settore attraverso investimenti in conto capitale;

          d) alla realizzazione, da parte di cooperative e di soggetti consortili e associativi del settore, di progetti specifici che prevedono l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale di processi di certificazione della qualità;

          e) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, svolte da imprese agroalimentari, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali. L'intensità dell'aiuto di cui alla presente lettera può giungere fino alla totale copertura degli oneri lordi sostenuti, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.